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Valorizzazione dei contributi previdenziali versati in ausiliaria (15/07/2026)
Economia/Chiedi espertoPubblica Amministrazione
Sono un militare in pensione e vi chiedo di avere un vostro parere per mancata valorizzazione dei contributi durante l'ausiliaria. La Direzione del Personale militare con circolare del '22 ha valorizzato i contributi versati in ausiliaria escludendo coloro che al 31 /12/2011 hanno l'indice di pensionabilita' dell'80%, perché ritiene assorbente dei benefici economici il rateo in essere di coloro che hanno superato l'80%. Poiché io a quella data l'indice l'ho superato, sono rimasto escluso. Con tale decisione Previmil non ha tenuto conto che alcuni soggetti come me hanno raggiunto l'indice grazie alle ricongiunzioni della l. 29/79 e per i riscatti, pari a 1/5, dell'operativa. In ambo i casi sono stati versati contributi aggiuntivi. Inoltre, colleghi con pari anni di servizio (alcuni anche con meno anni) e posti in pensione in pari data, che per disinteresse non hanno ricongiunto, né riscattato, alla data del 31/12/2011 erano sotto l'80% e quindi, "valorizzati". Questa disparità ha creato il paradosso che soggetti che hanno versato meno contributi godono di pensione più alta, atteso che ante valorizzazione percepivano di meno avendo operativa pensionabile più bassa. Truglio
La valorizzazione dei contributi previdenziali versati durante il periodo di ausiliaria continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti nell'ambito del trattamento pensionistico del personale militare.
La questione trae origine dagli indirizzi applicativi adottati dall'Amministrazione della Difesa, che hanno previsto la valorizzazione dei contributi maturati nel periodo di ausiliaria soltanto nei confronti del personale che, al 31 dicembre 2011, non aveva ancora raggiunto il limite dell'80% dell'indice di pensionabilità. Per coloro che, alla medesima data, avevano già superato tale soglia, è stato invece ritenuto che il trattamento pensionistico fosse già comprensivo del beneficio massimo conseguibile e che, pertanto, gli ulteriori contributi versati in ausiliaria non producessero effetti economici.
L'impostazione amministrativa si fonda sull'assunto secondo cui il raggiungimento dell'80% costituirebbe un limite oltre il quale ulteriori contribuzioni non determinerebbero incrementi pensionistici.
Tale criterio, tuttavia, rischia di non considerare adeguatamente le diverse modalità attraverso le quali il singolo militare ha raggiunto tale percentuale. Non tutti, infatti, hanno maturato l'80% esclusivamente attraverso il servizio effettivo prestato.
Una parte del personale ha conseguito l'indice dell'80% anche grazie a istituti previdenziali che hanno comportato il versamento di ulteriori contributi, come:
" la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979;
" il riscatto di periodi utili ai fini pensionistici, compreso il riscatto di quote dell'indennità operativa.
Si tratta di strumenti che prevedono un onere economico a carico dell'interessato e che, proprio perché fondati sul versamento di contribuzione aggiuntiva, sono finalizzati ad incrementare la posizione assicurativa e, conseguentemente, il trattamento pensionistico.
Da questa prospettiva, assimilare indistintamente chi ha raggiunto l'80% esclusivamente attraverso il servizio prestato a chi vi è giunto anche mediante contribuzioni volontarie o onerose potrebbe determinare effetti non pienamente coerenti con il principio di corrispettività tra contribuzione e prestazione previdenziale.
La questione assume particolare rilievo quando si confrontano posizioni previdenziali sostanzialmente omogenee.
Può infatti verificarsi che militari collocati in quiescenza nello stesso periodo, con analoga anzianità di servizio - o addirittura inferiore - abbiano beneficiato della valorizzazione dei contributi versati durante l'ausiliaria esclusivamente perché, al 31 dicembre 2011, non avevano ancora raggiunto l'80%.
Al contrario, coloro che avevano anticipatamente raggiunto tale soglia grazie a ricongiunzioni o riscatti onerosi restano esclusi dalla valorizzazione.
Il risultato può apparire paradossale: chi ha sostenuto maggiori oneri contributivi potrebbe percepire un trattamento pensionistico inferiore rispetto a chi ha versato una contribuzione complessivamente minore ma ha avuto accesso alla valorizzazione dei contributi dell'ausiliaria.
La problematica richiama alcuni principi consolidati dell'ordinamento previdenziale.
In primo luogo, il principio di proporzionalità e corrispettività tra contribuzione versata e prestazione pensionistica, secondo cui i contributi effettivamente corrisposti dovrebbero trovare adeguata valorizzazione nella determinazione della pensione.
Viene inoltre in rilievo il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni differenti in modo differenziato. L'applicazione di un criterio esclusivamente quantitativo, fondato sul superamento dell'80%, potrebbe infatti non distinguere tra posizioni previdenziali caratterizzate da percorsi contributivi profondamente diversi.
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