Una nuova visione politica per cambiare le carceri
CommentiProprio nella giornata di martedì, mentre numerose delegazioni entravano in carcere su iniziativa promossa dalla neonata “Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione”, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2 (tutela della vita) e dell’articolo 3 (divieto di tortura e trattamenti o pene inumane o degradanti) nei confronti di un ragazzo di ventotto anni, morto mentre era in detenzione nel carcere di Torino. La detenzione aveva determinato un progressivo calo del suo peso che però era stato considerato irrilevante, se non addirittura come risultato di una strategia manipolatoria. Scrive la Corte (par. 4): «Il 7 agosto 2019, il Garante nazionale dei diritti e delle persone private della libertà personale ha segnalato all’amministrazione penitenziaria la perdita di peso di A.R. Le autorità hanno risposto il 20 agosto 2019, escludendo la possibilità che la perdita di peso fosse dovuta a gravi problemi di salute e respingendo la richiesta del Garante nazionale di un ulteriore supporto psicologico esterno, adducendo il rischio di sovrapposizione con i servizi già esistenti». Più avanti, (par. 8): «Il 19 novembre 2019, in risposta a una nuova richiesta del Garante nazionale, le autorità carcerarie hanno dichiarato che la perdita di peso di A.R. doveva essere considerata ‘una strategia manipolativa volta a ottenere benefici secondari’». Questo, quindi, il livello di non considerazione della preoccupazione evidenziata e degli allarmi lanciati e, come sempre, il retropensiero della simulazione, forse di chi è fin troppo abituato a carte truccate per coprire qualche episodio grave. Perché nel frattempo il Garante nazionale aveva visitato l’Istituto e incontrato il giovane, insieme alla brava e combattiva Garante comunale, riscontrando la grave compromissione fisica di peggioramento di quanto già segnalato. Aveva così nuovamente riportato all’amministrazione penitenziaria, sia territoriale sia nazionale, la gravità delle condizioni di salute del giovane: le sue condizioni erano precarissime ed erano state comunicate ufficialmente. Per questo, come riporta ancora la sentenza (par. 15) all’indomani del suo decesso «il Garante nazionale ha presentato una denuncia penale, chiedendo un’indagine sulle circostanze della morte di A.R». Da qui, un inutile percorso all’interno delle vie di rimedio offerte dal diritto del nostro Paese, giacché la denuncia è stata archiviata sulla base del suo diniego all’ospedalizzazione ai primi di dicembre. Un diniego che, come il Garante nazionale aveva segnalato alle autorità, era stato determinato da «la reclusione in un locale vuoto, privo di ogni arredo e di televisore, oltre che della possibilità di usufruire del passaggio all’aria aperta, in definitiva di afflittività insostenibile, anche in considerazione del suo delicato stato psico-fisico». Dalla lettura di questa sentenza emerge la constatazione – che forse è ora un ricordo – di quanto possa essere incisiva l’azione di un’autorità indipendente di garanzia, attraverso le sue visite, condotte in modo scrupoloso, cooperativo ma intrusivo, perché solo con tale analitico approccio possono essere utili alle autorità nazionali e sovranazionali a cui spetta il compito di giudicare e sanzionare. Accanto, la constatazione, rinnovata, positiva ma amara, dell’esistenza di un luogo in Alsazia dove sia possibile l’affermazione pubblica, esplicita, che quanto subito da una persona ristretta è stata un’offesa alla sua dignità e al suo diritto a un trattamento non contrario al senso di umanità che la prima parte del sempre citato terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione pone come invalicabile argine alla potestà del punire. Così come lo pone all’articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani. Proprio tale argine sono andate a vedere martedì le molte persone che sono entrate nei diversi Istituti di pena del nostro Paese. Ben conoscendo l’inaccettabilità delle condizioni che avrebbero visto, l’affollamento, la tensione, la centralità della chiusura e la mancanza di un’idea complessiva di come portare la realtà difficile della detenzione il più vicina possibile alla visione costituzionale delle pene, senza relegare questa al ruolo di mera teorica speranza. Sappiamo bene che i provvedimenti via via annunciati come risolutivi in nulla hanno influito per una diminuzione di sofferenza di chi è ristretto e di chi lavora in quei luoghi nelle attuali condizioni. Molto hanno prodotto invece i provvedimenti di progressiva penalizzazione, che hanno portato nel periodo dell’attuale legislatura a quasi novemila persone detenute in più e a un invariato numero di posti regolamentari. Tuttavia, ormai, anche dopo queste visite che ribadiranno quanto è noto, è tempo di mutare registro affinché non si permanga in un limbo consolatorio o in una stanca ripetizione di ipotesi che poco si riflettono in una realtà sociale divenuta più complessa, dove le sacche di emarginazione prima del carcere, dentro il carcere e ancor più una volta usciti dal carcere si ripropongono in modo sempre più consistente. Occorrono parole nuove e ipotesi progettuali che diano voce a tali mutamenti, senza sperare che possa essere l’autorità giudiziaria, nazionale o sovranazionale, l’attore di tale voce perché deve esserlo la politica, ritrovando la capacità di leggere il sociale e di intervenire per suo positivo evolversi: perché è il suo compito. La parte descrittiva, del resto, delle condizioni attuali di detenzione, deve considerarsi conclusa e quello che conta è, nell’immediato, la riduzione del dolore di chi è impigliato nell’attuale insensato e inaccettabile sistema detentivo, perché ristretto o perché vi lavora, con un provvedimento di natura eccezionale. In parallelo serve però la ricerca di diverse parole per comprendere cosa chiedere nell’attuale contesto sociale e culturale, al sistema dell’esecuzione penale, come riconfigurare la sua funzione che deve essere prioritariamente di connessione sociale. Servono scelte progettuali da costruire anche sul piano delle sensibilità culturali: ciò che non serve è il cedimento al facile consenso, ai diversi populismi, talvolta anche di segno opposto. La complessità non si affronta mai con parole o concetti forzatamente facili.
